L’INPS, con la Circolare n. 13 del 27 gennaio 2017, ha comunicato le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti, per l’anno 2017, ai lavoratori domestici. In considerazione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”, e attestato che tale variazione per il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” ed il periodo “gennaio 2016 – dicembre 2016” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano gli stessi importi contributivi dello scorso anno (INPS, Circolare n. 16 del 29 gennaio 2016). In ogni caso, continua ad applicarsi anche il contributo addizionale dell’1,4% (art. 2 della L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Ciò determina inevitabilmente una minore aliquota contributiva dovuta sul contributo CUAF, che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.