L’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio sopra ricordato, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. E’ quanto si legge nella nota pubblicata oggi, 21 marzo 2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che evidenzia come il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, dispone, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
Al comma 2 – si legge nella nota – la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.