L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10044 del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 (CU 2017) relativa all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del Quadro CT con le relative istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Analogamente allo scorso anno, la Certificazione Unica 2017 servirà per attestare non solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ma anche redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2016.
NOVITÀ N. 1
La prima vera novità da rilevare sta nella consegna del “modello sintetico” al contribuente che, grazie al “Decreto Fiscale” (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016), slitta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017. Quindi i sostituti d’imposta avranno circa un mese in più per consegnale la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. |
NOVITÀ N. 2
Altre importanti novità da rilevare riguardano le nuove sezioni per:
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Tra le conferme, invece, è possibile evidenziare l’impostazione dello scorso anno che prevede lo “sdoppiamento” della Certificazione Unica.
In sostanza, c’è una Certificazione Unica “sintetica” da consegnare al lavoratore entro il nuovo termine del 31 marzo 2017 e un modello “ordinario” che invece va inviato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 (termine invariato).
RICORDA – In occasione di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’invio delle CU 2017 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), può avvenire – così come per lo scorso anno – anche dopo il 7 marzo 2016 senza l’applicazione di sanzioni, entro il termine d’invio del Mod. 770.
Si specifica, inoltre, che l’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l’obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. |
CERTIFICAZIONE UNICA 2017
TERMINE SCADENZA INVIO |
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DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO | 7 MARZO 2017 |
ALTRI DATI (Redditi di lavoro autonomo) | 31 LUGLIO 2017
(ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770) |