Archivio articoli pubblicatiArticoli pubblicati

ABROGAZIONE VOUCHER


Con il decreto legge n.25/17, pubblicato in GU il 17 marzo 2017, con entrata in vigore immediata, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017. Il Dl prevede, infatti, l’abrogazione degli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e prosegue “i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”.

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 

Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in  materia

di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla

responsabilita’ solidale in materia di appalti. (17G00044)

(GU n.64 del 17-3-2017)

Vigente al: 17-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta la straordinaria  necessità e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio  al  fine di contrastare pratiche elusive, nonche’ di modificare la  disciplina della  responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare  ulteriormente  l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in  coerenza  con  la  recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Art. 2

Modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:  «Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei datori di lavoro e dei lavoratori   comparativamente  più rappresentative  del  settore  che  possono  individuare  metodi  e procedure di controllo e di verifica  della  regolarita’  complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 marzo 2017
MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti,  Ministro del  lavoro e delle politiche sociali

Delrio,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *